Statuto

S T A T U T O MOSCA CLUB PIACENZA
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Art. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE 
E' costituita l'associazione denominata “Mosca club Piacenza”. L’associazione è apolitica, apartitica, autonoma, indipendente  e non persegue scopo di lucro.
L’associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 2 
SEDE 
Il Mosca club Piacenza fissa la propria sede a Piacenza in via Chiapponi,44.

Art. 3 
SCOPI 
Il M.C.P. è una associazione sportiva e culturale, essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale nel campo dello sport dilettantistico nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente. L’associazione è costituita con lo scopo primario di contribuire ad indirizzare l'attività della pesca sportiva secondo il principio della tutela della fauna ittica, del rispetto del patrimonio naturalistico, che costituiscono beni inalienabili ed insostituibili non solo per coloro che esercitano attività ricreative, ma per l'intera collettività. A tal fine il M.C.P. collabora con tutte le organizzazioni, associazioni ed enti che si prefiggano scopi analoghi, in tutte le occasioni in cui le rispettive azioni e finalità concorderanno. Il M.C.P. non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 4 
SOCI, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Possono aderire al M.C.P. tutti i pescatori “a mosca” che ne facciano espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
L'adesione al M.C.P. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione comporta per ogni associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi dell’associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita del Mosca club Piacenza.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’associazione,come disciplinato da apposito Regolamento.
La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisca al Mosca club Piacenza può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.
Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Unione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 5 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Sono organi del Mosca club Piacenza:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo ;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei probiviri;

Art. 6 
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti al Mosca club Piacenza ed è l’organo sovrano dell'associazione stessa.
L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, o quando il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità o ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio stesso ai sensi dell'art. 20, comma 2, C.C., nel luogo che verrà di volta in volta stabilito al momento della convocazione.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima convocazione che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, che deve pervenire a tutti gli aderenti, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea dei soci ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Essa delibererà validamente a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto voto.
È ammesso il voto per delega; ogni aderente non può avere più di due deleghe.
L'Assemblea dei soci straordinaria si riterrà validamente convocata con le stesse modalità e lo stesso numero di presenti di quella ordinaria e delibererà con le maggioranze previste dal comma 2 dell'art. 13 del presente Statuto.
L'avviso di convocazione agli aderenti dell’Assemblea dei soci straordinaria, contenente l'ordine del giorno, verrà inviato per lettera raccomandata a.r. o assicurata con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.
L'Assemblea dei soci ordinaria si terrà di norma entro il 30 Giugno di ogni anno.
Sono di competenza dell'Assemblea dei soci l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, l'approvazione dei bilanci, le modifiche dell'atto costitutivo e Statuto, l’approvazione del Regolamento che disciplina il funzionamento del Mosca club Piacenza e l’approvazione del Regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle sezioni, l'indicazione delle linee programmatiche da seguire nel biennio ed inoltre l'elezione dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, scelti al di fuori dei componenti del consiglio direttivo e quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Art. 7 
CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)  
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci si compone da sette a nove membri, scelti obbligatoriamente fra i soci. Il Consiglio dura in carica due anni.
Sono di competenza del C.D.: a) la nomina fra i propri membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere; b) nel rispetto delle indicazioni espresse dall'Assemblea, la determinazione delle modalità operative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nel biennio; c) la determinazione delle quote associative e la formulazione dei bilanci; d) la ratifica delle designazioni dei propri rappresentanti presso le regioni e le province; e) l'applicazione di provvedimenti in seguito al giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri; f) la redazione del bilancio consuntivo in base alle risultanze dell'amministrazione contabile tenuta dal Cassiere.
Il Consiglio Direttivo  si riunirà nel luogo convenuto almeno due volte all'anno.
Le convocazioni saranno comunicate ai Consiglieri dalla Segreteria con almeno 15 giorni di anticipo per lettera o per comunicazione telefonica. Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’associazione stessa. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea dei soci; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere il medesimo verrà sostituito dal primo candidato risultato non eletto.
Il Mosca club Piacenza è rappresentato di fronte a terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 8 
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E CASSIERE 
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente il M.C.P e sovrintende all'andamento dello stesso coordinando l'attività del C.D. Il Presidente ha facoltà di nominare con scelta autonoma un segretario "ad personam" al quale affidare, di volta in volta, compiti specifici e che potrà essere ammesso a partecipare alle riunioni del C.D.
Il Vice Presidente è il diretto collaboratore del Presidente e ne assume i compiti in caso di suo impedimento.
Il Segretario provvede all'attuazione delle disposizioni e direttive del Presidente e del C.D. e redige il verbale delle riunioni.
Il Cassiere provvede all'amministrazione contabile dei fondi dell’associazione.

Art. 9 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Tale organo è composto da tre membri eletti ogni due anni secondo il disposto dell'art. 6. In seno allo stesso viene nominato il Presidente, che è responsabile della convocazione dei Revisori. I Revisori si riuniranno almeno una volta all'anno con il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica del M.C.P. e di redigere le relazioni sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I Revisori contabili partecipano di diritto alle riunioni delle assemblee senza voto deliberativo.

Art. 10 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti ogni due anni secondo il disposto dell'art. 6. In seno allo stesso viene nominato il Presidente del Collegio che è responsabile della convocazione dei probiviri. Essi hanno il compito, in base alle idee guida dell' associazione, di esprimere il loro giudizio su qualsiasi controversia che potesse comunque sorgere fra i Soci ed i suoi organi, e di comunicare al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti da adottare. Il Collegio dei probiviri può, a richiesta dei Soci e del C.D, fungere anche da arbitro amichevole compositore per la risoluzione di determinate controversie volontariamente sottoposte al suo giudizio. In tal caso esso agisce con piena libertà di giudizio ed il parere emesso sarà vincolante per le parti che lo hanno richiesto.

Art. 11 
PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA  
Il patrimonio sociale è formato: a) dalle quote associative fissate dal C.D. e versate dai Soci; b) dai beni mobili ed immobili e dai valori, proventi e rendite che a qualsiasi titolo vengano in possesso dell' associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Il M.C.P. trae le proprie risorse da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazione stessa.
Tutti i beni appartenenti al M.C.P. sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede del M.C.P. stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.
Tutte le cariche in seno all' associazione sono completamente gratuite. A carico della gestione del M.C.P. sono esclusivamente previsti i rimborsi delle spese vive sostenute dai membri del C.D., ivi compreso l'eventuale Segretario "ad personam" del Presidente, dai Revisori contabili e dai Probiviri nell'ambito delle loro funzioni. L'amministrazione del patrimonio e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del M.C.P. spettano al C.D.

Art. 12 
BILANCIO CONSUNTIVO 
L'esercizio finanziario del M.C.P. si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo  può posticipare il suddetto termine fino ad un massimo di due mesi qualora le esigenze dell'Ente lo esigano.
Il bilancio consuntivo, che deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria del M.C.P. corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci alla data della sua convocazione ordinaria di cui all'art. 6. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell' associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Al Mosca club Piacenza è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L' associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13
MODIFICHE ALLO STATUTO E LIQUIDAZIONE 
Le modifiche all'atto costitutivo, al presente Statuto, e la messa in liquidazione del M.C.P. devono essere esclusivamente disposte dall'Assemblea dei soci straordinaria, convocata a norma dell'art. 6.
L’Assemblea dei soci straordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
Lo scioglimento del M.C.P. è deliberato a maggioranza dai tre quarti degli aderenti all’associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
In caso di scioglimento del M.C.P. l'Assemblea dei soci straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Questi, esperiti gli atti amministrativi necessari, sottoporranno all'approvazione dell'Assemblea il bilancio finale di liquidazione.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 
LEGGE APPLICABILE 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.


Il presente statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente statuto dell’ associazione;
nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea del 14-03-2010.

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